Cassa Rurale della Valle dei Laghi

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I Soci rappresentano per noi la principale ragione d'essere ed il più potente motore di sviluppo. A loro viene riconosciuto un ruolo primario e grazie ad essi la Cassa Rurale mantiene un legame saldo e proficuo col territorio.

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La Cassa Rurale della Valle dei Laghi vuole essere una Banca "su misura" che dialoga con i propri GIOVANI, versatile ed attenta ai loro specifici bisogni:  per questa ragione offre il suo impegno per risolvere i piccoli e grandi problemi, soddisfacendo velocemente tutte le esigenze di tipo bancario ed extra bancario.

Prenota anche tu una consulenza personalizzata con i nostri giovani consulenti, che parlano il tuo linguaggio, sanno capirti e consigliarti al meglio.

LA NOSTRA OFFERTA

Da sempre la Cassa Rurale da Valore alle idee, fiducia alle iniziative e credito ai progetti perché è una Banca che parte dai Valori mettendo al primo posto, la FAMIGLIA e l'IMPRESA.
Per questo motivo siamo in grado di offrirvi le nostre qualificate consulenze per rispondere ad ogni esigenza con risposte, prodotti e servizi adeguati.

CHI SIAMO

Vogliamo parlarvi di NOI: una Cassa Rurale che fa parte del sistema del Credito Cooperativo ma che si distingue per innovazione e dinamicità. Conoscerai la storia, gli obiettivi e le prospettive di una realtà di cui andiamo orgogliosi: una Cassa Rurale il cui radicamento significa riconoscersi nelle Comunità servite ed essere riconosciute da esse come Banca del Territorio e delle comunità.

Avviso alla clientela - Novità antiriciclaggio

dal 09 dicembre 2011

"Introdotti nuovi limiti alla circolazione del contante. Decreto "Salva Italia""

 
Si informa la spettabile clientela che, con l’emanazione del Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, sono state apportate modifiche alle disposizioni circa l’utilizzo di denaro contante, titoli al portatore, assegni e libretti al portatore di cui all’articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231(in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 290, S.O. n. 268 del 14 dicembre 2007).

NUOVO LIMITE
Nello specifico, il limite dei 2.500 euro di cui ai commi 1, 5, 8, 12 e 13, è stato sostituito dalla nuova soglia di 1.000 euro.

Pertanto, a partire dal 6 dicembre 2011 è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 1.000 euro. Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.

 


ASSEGNI

Inoltre, a decorrere da tale data devono recare la clausola di non trasferibilità, oltre l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario, tutti gli assegni bancari, postali e circolari d’importo pari o superiori a 1.000 euro.

Per quanto concerne la possibilità per il cliente di richiedere per iscritto il rilascio, in forma libera, di assegni circolari e di moduli di assegni bancari, da utilizzarsi in detta forma libera, il limite di importo entro cui possono essere richiesti tali assegni è ora di 1.000 euro (vale a dire fino a 999,99 euro), ed il loro trasferimento mediante girata non è più subordinato all’apposizione del codice fiscale del girante a pena di nullità della girata.
Gli assegni bancari e postali, emessi all’ordine del traente (c.d. assegni a “me medesimo” o “mio proprio”) possono essere girati unicamente per l’incasso a una banca o a Poste Italiane S.p.A., e ciò a prescindere dall’importo recato dagli stessi.
 


LIBRETTI DI DEPOSITO AL PORTATORE

A partire dal 6 dicembre 2011 il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore deve essere inferiore alla nuova soglia dei 1.000 euro.
Per quanto concerne i libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a 1.000 euro, devono essere estinti dal portatore ovvero il loro saldo deve essere ridotto a una somma inferiore al predetto importo entro il 31 dicembre2011.


SANZIONI

Si invita pertanto la clientela a voler prendere buona nota di tali disposizioni normative al fine di evitare, in caso di violazione delle stesse, la conseguente applicazione delle relative sanzioni amministrative pecuniarie le quali sono state inasprite dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78 anche con la previsione di una sanzione minima di 3.000 euro in assenza di oblazione o di oblazione non esercitata.
 
Vi invitiamo alla lettura del seguente comunicato. Per ogni ulteriore informazione potete rivolgervi ai nostri sportelli.